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Re: Sbaglio, oppure...

#21 Messaggio da leggere da AeroPaolo » giovedì 7 aprile 2011, 17:33

Ma sbaglio o di lambo ne avevano consegnate 2 alla polizia?!?! Una mi ricordo che appena l'hanno consegnata girava sulla Salerno-ReggioC. e l'altra al nord (che è quella che è stata distrutta).... però la prima dovrebbe essere ancora in giro??
E servivano come dice Vins per le "spedizioni veloci"..
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Re: Sbaglio, oppure...

#22 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 8 aprile 2011, 1:11

E' al museo Lamborghini
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Re: Sbaglio, oppure...

#23 Messaggio da leggere da AeroPaolo » sabato 9 aprile 2011, 17:29

Hanno già messo l'auto al museo?!?!?! D'accordo che è una bella macchina ormai unica e rara, ma un'auto nuova che stiamo ancora pagando noi contribuenti e che dovrebbe svolgere un servizio di sicurezza oltre che di emergenza la teniamo bella tranquilla al museo!!!!!!!! UTILITA' ZERO. In poche parole è stata tutta e solamente pubblicità che si è fatta la Lamborghini e la Polizia. Roba da non credere!!! In più la polizia si è fatta anche pubblicità da figuraccia andando a distuggerne una con un incidente banale in città!! Conosco bene quella strada e immagino che tutto sia successo perchè quel poliziotto voleva fare lo sborone andando ad accelerare in pezzo di strada dove non c'è niente da accelerare perchè oltre a quel benzinaio dove la Lambo si è distrutta (e un minimo di attenzione bisogna averlo) considerando che era buio, inverno e strada bagnata, 50 mt più avanti c'è una curva a 90 gradi che si immette su un ponte in ferro (dove sotto passa il Po), la strada si stringe leggermente e c'è molto traffico perchè è una strada che esce dalla città di Cremona..
Quindi grazie a quel poliziotto, al quale io avrei chiesto il rimborso dei danni, dopo neanche un anno di utilizzo di 2 mezzi speciali (dalla pubblicazione dell'evento, all'incidente) ci ritroviamo già a mani e tasche asciutte!!!! Grazie Poliziotto!
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Re: Sbaglio, oppure...

#24 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 9 aprile 2011, 17:48

AeroPaolo ha scritto:
avvosaab ha scritto: Intanto andate a vedere cosa fanno in Svizzera (sarebbe utile che lo facessimo anche noi!!!!)

http://forum.freeinforadar.ch/viewtopic.php?f=7&t=174
Lo trovo ingiusto e spero vivamente che non mi becchino mai perchè fa molta rabbia!! :Devil: soprattutto perchè sono auto civetta!!!
CMQ è INGIUSTO ABBASSO LE AUTO CIVETTA!!!!!! :vilain: :furios:
Quoto, sono una carognata!
Ma in Italia si può anche ora che c'è l'obbligo di segnalare i velox?
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#25 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 9 aprile 2011, 17:52

vinsempre ha scritto:Io sapevo che la Lambo della Polizia (ormai distrutta in un incidente) era più che altro addetta al trasporto veloce degli organi di trapianto, quando non diversamente fattibile con l'elicottero.......almeno ricordo così.
Anche a me risulta così. Da quanto so, quell'auto l'ha regalata la Lamborghini alla polizia ed è mantenuta dalla Lamborghini stessa (tagliandi ecc).
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#26 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 9 aprile 2011, 17:52

gheso ha scritto:Per fortuna qui han reso l'obbligo di segnalazione
Oppure si abbassa quando decidono di fermare il malcapitato...
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#27 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 9 aprile 2011, 17:53

yello ha scritto:In Austria lo fanno da tanti anni, e anche a rep. Ceca, dove hanno comperato tante Golf e Passat R36 senza alcun segno visibile che si tratti di Polizia.
Pensavate che lo scopo è la sicurezza sulle strade? Ma chèèèèè?!!! Trovabili sulle autostrade e tratti meno pericolosi del mondo, dove la sicurezza di beccare un peccatore è pari a 100%.
Fare la cassa, quello è loro scopo! :fuck: :fuck: :fuck:
Purtroppo si, per questo li odio, sono li solo per i soldi, e non per il bene di chi li mantiene...
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Re: Sbaglio, oppure...

#28 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 9 aprile 2011, 18:16

Guarda, già oggi il poliziotto (o in genere il tutore dell'ordine) che danneggia un bene di cui ha l'uso (e quindi la custodia), quali l'auto di servizio (ma anche tutto ciò che appartiene all'Amministrazione) è tenuto a risarcirlo (anche se ha ragione): infatti c'è una trattenuta sulla busta paga di una quota (non ricordo il massimo, ma si parla di qualche cento euro), che serve a rimborsare l'Amministrazione per il danno subito.

Pensate che questo succede anche se sono impegnati in un inseguimento e danneggiano l'auto di servizio durante lo stesso, tanto è vero che esiste un'apposita polizza assicurativa che viene pagata tramite una trattenuta sullo stipendio, proprio per limitare tali rischi (ovviamente c'è uno scoperto, e quello scoperto ce lo deve mettere l'agente).

So di per certo (per averlo visto per lavoro in prima persona) di poliziotti che avranno trattenute da qui alla pensione, per risarcire i danni causati ai mezzi propri e terzi, a causa di incidenti durante inseguimenti.

Quanto al discorso Lamborghini, è vero, la Casa le ha date in uso gratuito alla Polizia (per farsi pubblicità) e provvede lei stessa alla manutenzione (al carburante no, però), e sono due, adibite per lo più al trasporto veloce di organi (c'è infatti un piccolo frigo a bordo per conservare il materiale da trasportare), oltre che per i pattugliamenti veloci.

Ecco l'articolo sulla Lambo distrutta, e le foto:

http://www.deeario.it/2009/12/01/distru ... a-polizia/
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Re: Sbaglio, oppure...

#29 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 9 aprile 2011, 19:03

Sulla trattenuta sulla busta paga non sono daccordo, se il danno viene fatto durante un inseguimento serio e motivato, mi sembra un normale incidente durante il lavoro e troverei giusta un'assucurazione apposita non pagata dall'agente.

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Re: Sbaglio, oppure...

#30 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 9 aprile 2011, 19:50

Autoeconomo, eppure è proprio così, intanto cominciano a trattenrgli in percentuale il danno causato sulla busta paga poi si vede (nel senso che bisogna adìre il Tribunale per far dichiarare la non debenza); questo te lo posso dire con certezza perchè ho avuto modo di constatarlo di persona.

Come posso dirti che - ovviamente - non viene risarcito tutto il danno causato, attraverso le trattenute - perchè, ovvio, se uno per esempio, durante un inseguimento, urta un'auto in sosta e questa investe ed uccide un passante (o il passante viene ferito e ucciso direttamente durante l'inseguimento), il Ministero, chiamato come responsabile civile in quanto datore di lavoro dell'agente, deve risarcire il danno (che sovente è oltre il massimale dell'assicurazione), il quale Ministero poi, si rivale sul proprio dipendente per negligenza (nel senso che accampa la scusa che - se avesse prestato attenzione- il danno non sarebbe successo), ma proprio perchè la trattenuta è limitata ad una percentuale dello stipendio (non ricordo quanto, ma posso dirti che è inferiore al quinto), non si può pretendere che il dipendente possa rimborsare al Ministero magari qualche centinaio di migliaia di euro, così - per esempio - viene trattenuto fino alla pensione quanto si riesce a recuperare (la pensione, però, è esente da questa "ritenuta alla fonte", perchè sottosta ad una diversa normativa, e prevale la tutela previdenziale del singolo, non più dipendente, sulla tutela economica della collettività, che è rappresentata dal Ministero).

Ora, a ben vedere, questo non è poi così sbagliato, perchè il poliziotto che effettua un inseguimento, non per questo solo fatto è legittimato (almeno da noi, perchè - per esempio in altri Stati non è così -) a mettere a repentaglio la salute, la proprietà e i beni dei terzi incolpevoli.

Bisogna fare un "bilanciamento" di interessi (lo so, è una parola brutta, ma la Giurisprudenza, sia della Cassazione che Costituzionale, hanno da decenni percorso con una corrente "granitica" questa via) tra quello protetto dalla norma (penale o civile) e quello derogato dalla norma speciale, che proprio perchè speciale e derogatoria (pensa ad esempio alle violazioni al Codice della Strada, esempio banale, ma che calza a pennnello), presuppone un grado di "perizia" che va al di la del criterio comunemente utilizzato come metro di giudizio (quello del "buon padre di famiglia"), e si sposta verso quello che viene chiamato, comunemente, del "professionista medio", cioè quella perizia speciale e specifica che è richiesta per il compimento di occupazioni particolari (anche pericolose, per sè o per gli altri), che presuppongono un grado ed un livello di preparazione non alla portata di chiunque.

Ovviamente è per questo che c'è un'assicurazione, e non è pagata dallo Stato perchè (queste sono le motivazioni, più o meno) in primo luogo si presume che l'agente sia "peritus", cioè esperto e possa evitare di porre a rischio l'incolumità altrui, quindi per evitare che i propri dipendenti "se ne freghino" dei beni a loro dati in uso (con ulteriore danno per la collettività), e\o "se ne freghino" di salvaguardare l'incolumità di terzi.

E' un po'come un'assicurazione integrativa che tu ti fai per i danni che tuo figlio minore potrebbe fare ai terzi (lo so, il paragone è un po'infelice, però il ragionamento di fondo è lo stesso).
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#31 Messaggio da leggere da AeroPaolo » sabato 9 aprile 2011, 22:04

avvosaab ha scritto: si presume che l'agente sia "peritus", cioè esperto e possa evitare di porre a rischio l'incolumità altrui, quindi per evitare che i propri dipendenti "se ne freghino" dei beni a loro dati in uso (con ulteriore danno per la collettività), e\o "se ne freghino" di salvaguardare l'incolumità di terzi.

E' un po'come un'assicurazione integrativa che tu ti fai per i danni che tuo figlio minore potrebbe fare ai terzi (lo so, il paragone è un po'infelice, però il ragionamento di fondo è lo stesso).
Mi spiace per loro perchè capisco che non è per nulla una buona cosa avere una trattenuta a vita lavorativa però è un segnale che rende l'agente forse più responsabile di come guida senza essere libero di fare l'autoscontro come se fosse in giostra e andare finchè l'auto cammina.
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Re: Sbaglio, oppure...

#32 Messaggio da leggere da AeroPaolo » sabato 9 aprile 2011, 22:09

Avvosaab una curiosità: sai se questa regola della trattenuta in busta per l'agente vale solo per l'organo di polizia o vale anche per tutte le forze dell'ordine esercito, carabinieri, finanza?? grazie
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Re: Sbaglio, oppure...

#33 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 9 aprile 2011, 22:12

vale in generale per tutti i dipendenti pubblici, ho specificato la casistica degli organi di polizia, ma è un principio che - anche se sotto diverse sfumature (e giustificazioni) - ha un'applicazione generale per la Pubblica Amministrazione, se vuoi faccio una breve ricerca e Ti do gli estremi della legge, a dopo.
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Re: Sbaglio, oppure...

#34 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 9 aprile 2011, 23:38

@ Aeropaolo:

Cerco di essere un po' più preciso nella risposta alla Tua domanda:

la responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti ha un fondamento costituzionale negli artt. 28 e 113 della Costituzione.
In base all’art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
In base all’art. 113, commi 1 e 2, Cost.: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”; è fatta salva la possibilità della P.A. di rivalersi nei confronti del dipendente (art.23, comma 2 TU n.3/57).
Pertanto, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi comprende anche la responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti.

A parte l’unitarietà delle suddette premesse, la nozione di responsabilità presenta tante forme: responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, disciplinare; diretta e indiretta; soggettiva e oggettiva, contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale; per atti leciti o per atti illeciti, ecc.

Cominciamo ad esaminare alcune di queste forme di responsabilità.

Lasciando perdere la responsabilità penale che si concreta quando il comportamento di singoli soggetti (persone fisiche, poiché la responsabilità penale è personale) rientra in una fattispecie di reato, la responsabilità amministrativa riguarda la responsabilità di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati – con dolo o con colpa grave – alla P.A. nell’ambito o in occasione del rapporto di servizio.

Per la responsabilità amministrativa sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, essa deriva da un comportamento del dipendente pubblico che causi un danno patrimoniale all’amministrazione. Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa con l’aggiunta della necessaria presenza del rapporto di servizio. Perché si configuri è necessario che vi siano: danno economicamente valutabile, dolo o colpa grave, nesso di causalità tra fatto antigiuridico ed evento dannoso, rapporto d’impiego.

Art 18/20 T.U. impiegati civile dello stato, espressamente richiamati nel 165/2001 Art 82 legge di contabilità “l’impiegato che per azione o omissione, anche solo colposa, cagioni danno allo Stato è tenuto a risarcirlo.
Art 93 (Responsabilità patrimoniale) del Dlgs del 18 agosto 2000 n° 267, (T.U.enti locali)" 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.

Ai fini della responsabilità amministrativa, il rapporto di servizio va inteso in senso lato: non è necessario che una persona sia strutturalmente inserita nell’apparato organizzativo di una P.A.
La responsabilità amministrativa (e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti) sussiste anche in presenza di un rapporto di servizio in senso lato, come quando un soggetto estraneo (si noti: un soggetto estraneo alla P.A.) sia investito dello svolgimento in maniera continuativa di una determinata attività in favore della P.A. e il danno derivi dall'esercizio dell’attività inerente tale rapporto (così Cassazione, Sezioni unite, 21 gennaio 1998, n. 425).
Inoltre, la Cassazione (Sezioni unite, ord. 22 dicembre 2003, n. 19667), ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici e (Sezioni unite, sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899) degli amministratori delle società per azioni partecipate in modo totalitario o prevalente da pubbliche amministrazioni.
L’accertamento della responsabilità amministrativa comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.

La responsabilità civile è un ampio genere che comprende tre specie fondamentali: responsabilità extracontrattuale, responsabilità contrattuale e responsabilità precontrattuale.

Si ha la responsabilità extracontrattuale quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato a questi da alcun rapporto.

La norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale è costituita dall’art. 2043 cod. civ.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per lungo tempo ci si è chiesti se sia ammissibile una responsabilità della P.A., quando svolge attività nel campo pubblicistico, esercitando poteri autoritativi.
La responsabilità nel campo pubblicistico veniva negata in radice per ragioni di carattere sistematico riguardanti l’immunità dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di illecito civile.
Veniva negata anche per ragioni di ordine pratico: la responsabilità della P.A. implica, in definitiva, che siano tutti i cittadini a dover sostenere, attraverso il sistema fiscale, gli oneri del risarcimento dei danni. Il costo della responsabilità della P.A. grava sull’intera collettività.

Oggi la responsabilità extracontrattuale della P.A., anche quando esercita poteri autoritativi, è pacificamente ammessa (Cassazione Civile, Sezioni unite, n. 500/1999 sulla risarcibilità degli interessi legittimi e sulla piena applicazione dell’art. 2043 cod. civ. anche nei confronti delle P.A).
La responsabilità è diretta e si basa sulle previsioni dell’art. 2043 cod. civ.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (la prevalente dottrina e giurisprudenza concordano sul punto).
Infatti, la teoria degli organi della P.A., comporta l’imputazione immediata a carico della P.A. non solo degli effetti giuridici, ma dell’intero comportamento dei suoi organi.
Lo stesso art. 28 Cost. riconosce la responsabilità diretta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e contemporaneamente parla di “estensione” di questa responsabilità (quindi di estensione della responsabilità diretta) allo Stato ed agli enti pubblici.
In sostanza, l’art. 28 Cost. individua due responsabilità dirette e principali: quella del singolo dipendente, nell’esercizio delle sue funzioni, e quella della P.A.
La responsabilità diretta della P.A. è presente anche quando il comportamento doloso o colposo del dipendente configura un reato, purché sussista una connessione strumentale (un nesso di occasionalità necessaria) tra l’atto illecito e le funzioni affidate al dipendente.
Si parla di occasionalità necessaria per la ragione che le funzioni affidate dalla P.A. al dipendente hanno reso possibile la realizzazione dell’illecito.

La Cassazione, anche di recente, ha ribadito che sussiste la responsabilità della P.A. per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti. E ha confermato il principio di diritto per cui si tratta di responsabilità diretta, che trova il fondamento nel rapporto di immedesimazione organica tra dipendente ed ente di appartenenza: questo rapporto viene meno quando il dipendente agisca come un semplice privato, per un fine estraneo all'amministrazione stessa.
Una sentenza riguarda un carabiniere ausiliario che, per convincere un collega a partecipare ad una partita di pallavolo, estraeva l'arma di dotazione, dalla quale partiva, accidentalmente, un colpo che uccideva il collega.
La sentenza di appello aveva condannato, in solido, il carabiniere che aveva sparato e il Ministero della Difesa.
L’avvocatura dello Stato proponeva ricorso per Cassazione, affermando che in questo caso non era configurabile il nesso di occasionalità necessaria. Inoltre, l’avvocatura rilevava una contraddizione nella sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità dell'Amministrazione quale responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., ma al tempo stesso aveva invocato a fondamento della responsabilità, la culpa in vigilando di cui all'art. 2049 c.c.
La Cassazione risponde come segue: la P.A. risponde, in via diretta, dell'illecito commesso da un pubblico dipendente a seguito dell'omissione, da parte dei superiori gerarchici, dell'emanazione delle direttive opportune per evitare la commissione dell'illecito stesso.
Per la Cassazione sussiste il nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso (ove si accerti che senza l'omissione non si sarebbe verificato il fatto), in base al principio secondo cui causa causae est causa causati.

Un’altra sentenza riguarda l'omicidio perpetrato da un vigile urbano. Al vigile era stato assegnato il compito di vigilanza all'ingresso dello stadio, in occasione di una manifestazione. Nell'espletamento del servizio, il vigile sorprendeva tre giovani nell'atto di scavalcare il muro di recinzione per assistere gratuitamente allo spettacolo e li riprendeva. Contestava le medesime intenzioni ad un altro gruppo di ragazzi che si trovava nelle vicinanze, ma che era rimasto del tutto estraneo alla vicenda.
Un ragazzo del secondo gruppo protestava la propria estraneità in relazione agli addebiti contestati. Tra il ragazzo e il vigile urbano già da tempo c'erano screzi, rancori di natura personale: il giorno prima, ad esempio, era nato un diverbio tra i due, i cui strascichi sarebbero stati una delle ragioni del tragico epilogo. Infatti, dapprima tra i due inizia una lotta, in cui il vigile comincia a prendere a calci e pugni il ragazzo, poi, c’è un inseguimento, infine, in un colpo di pistola, sparato a bruciapelo, che causa la morte del giovane.
Per tale reato, il vigile viene condannato, in via definitiva, a sedici anni di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti dei familiari della vittima.
I parenti del giovane, a seguito della pronuncia del giudice penale che si limitava all'an debeatur, instauravano il giudizio civile nei confronti del vigile e del Comune di cui questi era alle dipendenze.
Il Tribunale e la Corte d'Appello affermavano la responsabilità dell'ente in base al requisito della occasionalità necessaria.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare "se il vigile, pur trovandosi in un primo tempo ad agire solo nell'espletamento di un compito istituzionale, successivamente [...] abbia (o meno) cessato di agire per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni in questione gli furono affidate ed abbia (o meno) invece iniziato ad agire per un fine strettamente personale ed egoistico [...] assolutamente estraneo agli scopi dell'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue".
Infatti, l’impostazione seguita dalla Cassazione è che l'amministrazione è tenuta a rispondere, in via solidale, dei danni cagionati dal pubblico dipendente quando ricorre, oltre al nesso di causalità tra la condotta di quest'ultimo e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso.
Questa riferibilità presuppone "che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto". La suddetta riferibilità viene meno nelle ipotesi in cui "cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.".

Gli elementi della responsabilità extracontrattuale vengono ricordati dalla sentenza della Cassazione, Sez. unite, n. 500/1999, quando indica il percorso che il giudice deve seguire per accertare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
Il giudice:
a)in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;

b)procederà quindi a stabilire se il danno accertato sia qualificabile come danno ingiusto, cioè un danno che incide su un diritto soggettivo (assoluto o relativo) oppure su un interesse legittimo oppure su un altro interesse giuridicamente rilevante;

c)dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale (eziologico) se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.;

d)provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A. A tal fine, non è sufficiente che la P.A. abbia dato esecuzione volontaria ad un atto amministrativo illegittimo.

Invece, il giudice dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento della illegittimità del provvedimento ma estesa alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come apparato (questa impostazione è stata fatta propria anche dall’ordinanza n. 149 del 7 aprile 2006 della corte costituzionale).

La colpa della P.A. come apparato sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.
L’assoggettamento della P.A. alla responsabilità contrattuale è stato sempre ammesso, pure quando si dubitava dell’estensione alla P.A. delle altre forme di responsabilità civile.

La responsabilità contrattuale riguarda la lesione di uno specifico rapporto di obbligazione (è questo il caso più frequente) oppure la lesione di un obbligo direttamente stabilito da una legge (ad esempio, l’obbligo di pagare l’indennità di espropriazione), da un provvedimento amministrativo, da un atto unilaterale, da una sentenza (ma questo non interessa la casistica che mi hai posto).

Semplificando la responsabilità extracontrattuale discende dalla violazione della regola generale alterum non laedere (non cagionare ad altri un danno).

Il principio generale, che abbiamo visto operare nelle forme di responsabilità di cui in precedenza, è nessuna responsabilità senza colpa.
Però vi sono delle figure che vanno in deroga a questo principio e, precisamente, configurano una responsabilità senza colpa.
La norma base di riferimento è fornita dall’art. 2050 cod. civ.: ”(Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La norma si riferisce principalmente a quelle iniziative imprenditoriali che, pur risultando socialmente utili, sono pericolose.

In base all’art. 2050 opera una presunzione di responsabilità civile che fa sorgere, a carico di chiunque esercita un’attività pericolosa (e quindi anche a carico della P.A), l’onere di dimostrare (la cosiddetta prova positiva) di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Infatti, non è ritenuta sufficiente la cosiddetta prova negativa di non avere violato la legge o le norme di comune prudenza.

Però, per Cass. civ., Sez. III, 30/11/2006, n.25479 M.A. e altri C. Min. interno e altri, in Danno e Resp., 2007, 6, 679, nota di CONFORTINI Alle attività della P.A., che siano svolte per soddisfare imprescindibili esigenze della collettività, nelle quali si identificano le sue stesse finalità istituzionali, non è applicabile la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2050 c.c., dovendosi escludere nel caso delle predette attività l'esistenza di un fine utilitario proprio dell'amministrazione e non potendo il giudice sindacare l'idoneità e sufficienza delle misure e dei mezzi da essa posti in essere nell'organizzazione dei suoi servizi (nella specie, si trattava dell'esercizio dell'attività di polizia).

C'è anche la "responsabilità da atto lecito": in questa forma di responsabilità la P.A. pur dando vita ad atti leciti provoca un pregiudizio ad altri; chi subisce un pregiudizio economico da atti leciti non ha diritto al risarcimento del danno, ma ad un indennizzo.

Più nello specifico Ti segnalo alcune decisioni della Corte dei Conti circa la responsabilità dei tutori dell’ordine (a qualunque forza appartengano) per farti ravvisare cosa si intende per “professionista” e cosa si intende per "colpa grave":

Vi è colpa grave nella condotta di un poliziotto che esploda da breve distanza colpi di pistola verso il lunotto di una autovettura occupata da alcuni giovani in fuga, provocando gravi lesioni agli stessi e relativi danni risarciti dalla p.a., in quanto un poliziotto giovane, ben addestrato professionalmente e conoscitore dell'arma da fuoco che portava con sè, non poteva non rappresentarsi come possibile o probabile l'evento mortale di uno degli occupanti l'autovettura verso la quale indirizzò i colpi della sua pistola. (C. Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 15/12/2006, n.688, in CED Cassazione, 2006)

Nella valutazione della colpa grave in sede di responsabilità amministrativa occorre far riferimento al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza, dovendosi in particolare esaminare il concreto atteggiarsi dell'agente, calato nella contestualità del momento, nei fini del suo agire quali desumibili da indici di presunzione di esperienza, perizia e buon senso, nel grado di prevedibilità di eventi dannosi e nella quota di esigibilità, anche alla stregua di altri doveri e fini pubblici da seguire, della norma infranta. (C. Conti Toscana, Sez. giurisdiz., 02/11/2005, n.647 in CED Cassazione, 2005)

Sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della Polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada). (C. Conti, Sez. giurisdiz., 18/11/2002, n.1892, Sardi in CED Cassazione, 2003)

Nel mancato impiego dei dispositivi visivi e sonori che identificano la guida dei mezzi di soccorso d'urgenza va ravvisata violazione di doveri di servizio connotata da colpa grave a carico del conducente, che deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi e risarciti dall'amministrazione. (C. Conti, Sez. I, 04/12/2001, n.370, Proc. reg. C. Manna, in Riv. Corte Conti, 2001, f. 6, 54)

Costituisce comportamento gravemente colposo l'avere cagionato un incidente stradale per l'elevata velocità dell'autovettura considerato il tipo di strada percorsa, tale da compromettere la tenuta del mezzo nella fase di rientro sulla corsia normale dopo la manovra di sorpasso, con la conseguente uscita del mezzo medesimo dalla sede stradale. (C. Conti Emilia-Romagna, Sez. giurisdiz., 03/11/1999, n.828 Proc. reg. C. Currao in Riv. Corte Conti, 2000, f.6, 91)

La colpa grave del conducente di autovettura militare (appuntato dei carabinieri) non viene meno per l'esigenza di partecipare con urgenza ad una operazione di polizia, in quanto, ai sensi dell'art. 117 c.strad., i conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia chiamati ad espletare servizi urgenti d'istituto sono, in ogni caso, tenuti a rispettare le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza, poste a salvaguardia della pubblica incolumità, nella specie, non rispettate, per avere il militare invaso ad alta velocità la corsia di marcia opposta collidendo con un'autovettura che in quel momento sopraggiungeva. (C. Conti Puglia, Sez. giurisdiz., 08/06/1999, n.40, Proc. reg. C. Monaco in Riv. Corte Conti, 1999, f.5, 114)

Di seguito ti allego un sito dove potrai trovare una polizza tipo che cautela contro gli eventi che potrebbero cagionare un danno, al fine di porti in evidenza la casistica presa in considerazione dalle Compagnie (caso per un dipendente della Polizia di Stato):

http://www.cardellicchioassicurazioni.c ... rativa.php

Se hai dei dubbi su ciò che ho scritto non esitare a chiedere, se sono in grado di farlo, Ti risponderò volentieri.

Buon Week End :)
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....

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AeroPaolo
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Re: Sbaglio, oppure...

#35 Messaggio da leggere da AeroPaolo » domenica 10 aprile 2011, 1:58

Grazie Avvosaab ovviamente sei stato più che esaustivo come sempre!!! Ho dovuto leggere un paio di volte ma ho capito tutto quello che hai scritto.
9-3 sport sedan Aero TTID 180cv 2010

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