Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

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avvosaab
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Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#1 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 10:57

Sulle storiche:

Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63, al comma 1, recita:

“viene disposta l’esenzione delle tasse automobilistiche (di proprietà) per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno, se non utilizzati ad uso professionale.”

In quest’ultimo caso infatti, non spetta alcuna esenzione dalla tassa (e attenzione... nemmeno la possibilità della riduzione del premio RCA assicurativo).

al comma 2, recita:

le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione. (Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. )

e al comma 4, recita:

....se questi veicoli circolano su strada è dovuta una tassa forfetaria annua di circolazione.

La tassazione infatti non è più dovuta per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.

Distinzione importante! La prima conseguenza di ciò è che paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore, e non è assoggettabile a sanzione in caso di tardato pagamento. Si può versare la tassa agli uffici postali con gli appositi moduli, intestati alla Regione di appartenenza, avendo l’avvertenza di scrivere sul retro del bollettino: veicolo esente dalle tasse automobilistiche art. 63 legge 342/2000.

Ulteriore adempimento:

il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare alle eventuali richieste, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).

Le tasse di circolazione forfetarie per i veicoli di interesse storico:

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli. Gli stessi importi e modalità sono dovuti per i veicoli ultraventennali, a condizione che siano in possesso dei requisiti indicati in questo articolo

BASILICATA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. Se però un veicolo è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.

CAMPANIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.


EMILIA ROMAGNA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli. Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.


FRIULI VENEZIA GIULIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


LAZIO

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


LIGURIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.


LOMBARDIA

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Gli importi fissi sono: 30,00 euro per le autovetture e 20,00 euro per i motoveicoli.


MARCHE

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,88 per gli autoveicoli e € 11,15 per i motoveicoli.


MOLISE

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 27,63 per gli autoveicoli e € 11,05 per i motoveicoli.


PIEMONTE

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.


PUGLIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 30,00 per gli autoveicoli e € 20,00 per i motoveicoli.


SARDEGNA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


SICILIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


TOSCANA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.
La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002. A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a: € 60,00 per gli autoveicoli e € 25,00 per i motoveicoli da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa. IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.


TRENTINO ALTO ADIGE

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


UMBRIA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Per i veicoli storici ultratrentennali, se sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione


VALLE D’AOSTA

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.


VENETO

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici non variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
I veicoli storici sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli.

A seguito dell'interpretazione dell' Agenzia delle Entrate, si legge: per effetto dell'art. 63 è stata soppressa la condizione prevista dalla legge 53/83, di iscrizione ai registri ASI, che pertanto non è più richiesta, nè tantomeno quindi obbligatoria. Nella C.M. (Circolare Ministeriale) 81335 si ribadisce come il comma 2 art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che pertanto non è prevista alcuna iscrizione ai registri storici ASI per il riconoscimento della storicità.

Bisogna ancora considerare che la disciplina dei veicoli storici è coordinata, per quanto riguarda la circolazione su strada, dall'art.60 Dlgs 285\92 e successive modifiche (C.d.S.), che stabilisce:
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 se si tratta di autoveicoli, o da euro 39 a euro 159 se si tratta di motoveicoli.

Questa norma però, a mio avviso, e con il conforto delle Circolari Ministeriali che ho già citato, e delle
citazioni che riferirò, non esclude dai vantaggi in materia fiscale ed assicurativa i veicoli che non sono iscritti ai registri previsti dal Codice della Strada.

Sul punto sono state sollevate diverse problematiche da parte dei contribuenti che hanno ricevuto richieste di pagamento della tassa automobilistica per un veicolo ultraventennale ma non iscritto nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Ci si chiede, in particolare, se la qualificazione di un veicolo come “di interesse storico e collezionistico” sia subordinata o meno all’iscrizione nei detti Registri.

La questione nasce in quanto l’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada prevede che: “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.

In base a tale disposizione le Regioni ritengono che l’iscrizione nei Registri su elencati sia un requisito per il riconoscimento dell’ “interesse storico e collezionistico” di un veicolo.

Invero la norma in questione si presta a ben altra interpretazione.

L’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada stabilisce soltanto una presunzione in merito alla sussistenza dell’interesse storico e collezionistico per i veicoli che siano iscritti nei detti Registri.

Ciò in quanto l’iscrizione in tali Registri presuppone a sua volta l’effettuazione di verifiche e controlli circa lo stato e le condizioni del veicolo di cui si richiede l’iscrizione, a seguito della quale viene rilasciato un certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Per tale ragione la norma citata prevede che i veicoli che abbiano ottenuto il detto certificato e la conseguente iscrizione nei Registri, siano automaticamente considerati di “interesse storico e collezionistico” (stabilendo dunque una presunzione), ma non esclude che i veicoli non iscritti in tali Registri possano comunque essere riconosciuti tali se riescono a dimostrare in altro modo di possedere i requisiti di legge.

Ed i requisiti che la legge prevede per il riconoscimento dell’interesse storico e collezionistico, ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica, sono quelli indicati nell’articolo 63, comma 2, della Legge 342/2000, sopra riportati, tra i quali, si precisa, non figura l' "iscrizione" nei Registri.

Ciò trova conferma nella delibera dell'ASI del 23 gennaio 2002 in cui si afferma che "L’attestato d’iscrizione <....> non sarebbe necessario ai fini dell’art. 63 legge 342/2000" e che "Per i veicoli (auto-moto-utilitari) dai 20 ai 30 anni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento tecnico nazionale (accertati dal CT di Club), <.....> sarà rilasciato gratuitamente l’attestato d’iscrizione, che in questo caso (art. 63 Legge 342/2000 commi 2 e 3), costituisce prova del diritto all’esenzione dalle tasse automobilistiche, anche se, ribadiamo, tale attestato non è necessario".

Analogamente il Presidente dell'ASI ha dichiarato che "Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l’art. 63 Legge in oggetto, “ad probationem” e non costitutiva di un diritto".

Ad ultimo va citata la recentissima Delibera dell’ASI riguardante la “Determinazione dei veicoli di particolare interesse storico collezionistico per l’anno 2010”, ove si afferma espressamente che “sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1990, in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale” e che l’ l’attestato di datazione e storicità ha valore solo ad probationem.

È chiaro, quindi, che l'attestato di iscrizione funga soltanto da “prova” dell’interesse storico e collezionistico, ma non sia costitutivo di tale qualificazione.

Resta da fare una precisazione con riferimento all'articolo 63, comma 3, della Legge 342/2000, che richiede l’individuazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI, con propria determinazione.

Per quanto sopra detto, può ritenersi che tale “determinazione” sia un atto di carattere generale che individua solamente i modelli dei veicoli che possono accedere al beneficio dell’esenzione, in base ad una valutazione delle caratteristiche tecniche di quel tipo di veicolo.

Sul punto, tuttavia, l’A.S.I. ha affermato di non poter indicare in via generale se un modello sia o meno di interesse storico e collezionistico, almeno per ciò che concerne l'articolo 63, comma 2, lettera c) della Legge 342/2000, dato che ciò dipende dalla preventiva verifica delle caratteristiche possedute in concreto da un veicolo specifico.

Allo stesso tempo, tuttavia, per evitare disparità di trattamento tra i cittadini in dipendenza dall'iscrizione o meno nei Registri, il Presidente dell'A.S.I. ha dichiarato che "tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime, riconducibili all’autenticità e all’originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono" e precisamente che si tratti di di veicoli costruiti da oltre 20 anni e dotati di:

Carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;
Motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
Interni/selleria decorosi.
Conseguentemente, "il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto" (dichiarazione del Presidente dell'A.S.I.).

In conclusione, tenuto conto dei criteri indicati dall'A.S.I., ai fini dei benefici fiscali, è sufficiente verificare che il proprio veicolo:

sia stato costruito da oltre venti anni;
abbia una carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;
abbia un motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
abbia interni/selleria decorosi.

Discorso diverso per quanto riguarda le polizze assicurative, poichè - trattandosi di contratti agevolati stabiliti tra le parti - le Assicurazioni richiedono l'affiliazione all'ASI o ad un club federato ASI, per poter sottoscrivere polizze agevolate (e che agevolazioni!!!!).

Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per:
- L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico;
- Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
- Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico.

Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS).

Vediamo quali possono essere le domande più frequenti e che risposte si possono dare:

1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione?
Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1)

2. L'attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione?
Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica.

3. Coloro che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni dell'Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità?
L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica.

4. L'Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l'esenzione bollo e per la stipula dell'assicurazione?
Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie.

5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l'attestato di storicità?
Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS.

6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un'autovettura/moto regolarmente circolante?
Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico,
• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari).

7. L'Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto?
E’ ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati (C.D.I. - C.R.S. - A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.

8. Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica?
In materia di tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto sufficiente per il rilascio degli altri.

9. Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in regola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS?
Non si è obbligati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico i veicoli di oltre 20 anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso, sono considerati veicoli ordinari e sottostanno alle norme in vigore per i veicoli ordinari.

10. Una vettura di 20-29 anni che chiede il Certificato di Rilevanza Storica ai fini della circolazione, deve chiedere anche l'Attestato di Storicità per avere la riduzione del Bollo?
I provvedimenti legislativi in materia sono 2:
- L. 342/2000 art. 63 in materia fiscale
- D.M. 19.03.2010 in materia di circolazione Gli stessi si riferiscono a materie diverse e hanno funzioni diverse.
Pertanto:
- agli effetti della circolazione si deve richiedere ed ottenere il CRS
- agli effetti fiscali si deve richiedere l'applicazione dell'art. 63 L. 342/2000 e pertanto l'attestato di datazione e storicità.
Allo stato attuale quindi necessitano 2 domande e 2 certificati.

Di seguito invio in formato pdf. la nuova documentazione necessaria per ottenere, tramite ASI o club federato ASI, il CRS (i documenti, una volta scaricati, potranno essere compilati ed inoltrati all'ASI):
ita_DIC_DEI_LAVORI.pdf
(38.83 KiB) Scaricato 259 volte
ita_DIC_DI_VERIFICA_2011.pdf
(73.96 KiB) Scaricato 258 volte
ita_DIC_SOSTITUTIVA_2011.pdf
(100.06 KiB) Scaricato 237 volte

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Re: BOLLO RIDOTTO PER LE STORICHE

#2 Messaggio da leggere da SUPERFRA » venerdì 25 marzo 2011, 11:02

L'ho spostato in attesa della nuova sezione

AeroGT
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Re: Tassa di possesso per le auto storiche - Info

#3 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 25 marzo 2011, 11:58

Titolo fuorviante..... Per le auto cosiddette storiche non si tratta più di "tassa di possesso", ma di "tassa di circolazione"... Se nell'anno XYZ l'auto storica non esce dal garage non si deve pagare nulla

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vinsempre
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Re: Tassa di possesso per le auto storiche - Info

#4 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 25 marzo 2011, 12:06

avvosaab ha scritto:A seguito dell'interpretazione dell' Agenzia delle Entrate, si legge: per effetto dell'art. 63 è stata soppressa la condizione prevista dalla legge 53/83, di iscrizione ai registri ASI, che pertanto non è più richiesta, nè tantomeno quindi obbligatoria. Nella C.M. (Circolare Ministeriale) 81335 si ribadisce come il comma 2 art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che pertanto non è prevista alcuna iscrizione ai registri storici ASI per il riconoscimento della storicità.
Ma questo in merito al riconoscimento della riduzione della sola tassa di circolazione, oppure anche per le agevolazioni assicurative? :8

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Re: Tassa di possesso per le auto storiche - Info

#5 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 25 marzo 2011, 12:14

vinsempre ha scritto:Ma questo in merito al riconoscimento della riduzione della sola tassa di circolazione, oppure anche per le agevolazioni assicurative? :8
Le agevolazioni assicurative sono un "patto" fra privati.... Ognuna può comportarsi e meglio crede ( che poi nella realtà facciano "cartello"... È un'altra questione)

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Re: Tassa di possesso per le auto storiche - Info

#6 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 25 marzo 2011, 12:17

Beh si certo.......avevo sentito comunque che ci sono compagnie che "agevolano" anche solo per il fatto che l'auto sia ventennale :)

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Re: Tassa di possesso per le auto storiche - Info

#7 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 25 marzo 2011, 12:21

vinsempre ha scritto:Beh si certo.......avevo sentito comunque che ci sono compagnie che "agevolano" anche solo per il fatto che l'auto sia ventennale :)
E' così.... Proprio l'associazione al RIVA attraverso il Club è una di queste situazioni

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Re: Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#8 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 13:18

Stavo proprio facendo una ricerca a tema, per integrare quello che ho scritto, a breve posto nell'articolo anche i moduli pdf.

Un attimino di pazienza, grazie :)
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#9 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 25 marzo 2011, 14:02

avvosaab ha scritto: ..............fanno eccezione i residenti nella regione Veneto.............
...........e Campania.

Anche qui la tassa è di 28,40.

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Re: Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#10 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 14:10

Ho messo, in modo un po'più specifico, quello che avevo sommariamente esposto prima, ho allegato anche della documentazione in formato pdf, per chiedere il CRS (Certificato di Rilevanza Storica) ed ottenere i benefici assicurativi.

Benefici che sono slegati dalla tassa di circolazione per le storiche.

La tassa, come ho scritto, è uguale in tutta Italia tranne le due eccezioni evidenziate
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#11 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 25 marzo 2011, 14:15

Scusami avvosab se per le due eccezioni intendi Veneto e Marche, allora io ti confermo che anche la Campania paga €...28,40.

L'ho appena pagata per la mia golf!

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#12 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 14:29

evidentemente l'hanno appena aumentata, io sui testi e sugli articoli che ho trovato (aggiornati al 2011), non l'ho visto.

Si tratta poi solo di 2\3 euro, non è mica la fine del mondo.

Grazie, allora correggo l'articolo.
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#13 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 25 marzo 2011, 14:45

No avvosaab, si pagano 28,40 fin dal 2005 :)) :))

Inoltre, pero qui non sono sicuro al 100%, anche la calabria rientra tra quelli che pagano 28,40 :)

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#14 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 14:48

allora vado ad approfondire la ricerca, grazie mille, non voglio scrivere c****e, mi scuso con tutti se ci sono delle imprecisioni negli importi, in fondo è con la collaborazione che si migliora, no? :) :) :) :)

PS

Anzi, ditemi degli errori che possano esserci, così li correggo, io analizzo la teoria, voi la pratica, ed è certo meglio che mi correggiate, se la pratica è diversa.

GRAZIE A TUTTI
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Re: Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#15 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 15:13

Trovata fonte più attendibile: GRAZIE DESERTSTORM sei stato prezioso
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#16 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 25 marzo 2011, 16:45

:)) :)) grazie a te

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#17 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 25 marzo 2011, 17:16

La tassa è compresa tra 25 € e 30 €, a discrezione di ogni regione.
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Re: Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#18 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 25 marzo 2011, 17:20

nza_za!!!! :D :D :D :D

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Re: Tassa di circolazione per le auto storiche - Info

#19 Messaggio da leggere da avvosaab » venerdì 25 marzo 2011, 17:30

Su questo sono stato preciso! Il dato ordinario è di € 28,40 per gli autoveicoli e € 11,36 per i motoveicoli (ovvero quello applicato da tutte le Regioni, con le eccezioni che ho indicato, Regione per Regione), ed in particolare la Toscana (Legge Regionale n.43 del 20/12/2002) con la deroga della convenienza.

Anche se di competenza delle singole Regioni, non è detto che si debbano per forza uniformare tutte la dato più basso (ed infatti..............), purtroppo.
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